Detrazione fiscale
La detrazione fiscale si può applicare solo ad impianti posti su abitazioni residenziali.
Gli impianti fotovoltaici rientrano nell’ambito delle ristrutturazioni (e non nell’efficenza energergetica per la quale è previsto il 65% di detrazione).
NORMATIVA
La possibilità di detrarre il costo dell’impianto fotovoltaico è regolamentata come segue:
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Tetto massimo di spesa ammissibile: 96.000 € iva inclusa per unità immobiliare
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Detrazione del 50% del costo se l’intervento viene eseguito entro il 31 Dicembre 2020
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Ripartizione della detrazione in 10 anni
CHI NE PUO’ USUFRUIRE
Soggetti che possono usufruire della detrazione sono persone fisiche, soggette a IRPEF per cui:
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Privati, proprietari degli immobili o detentori di un titolo di utilizzo di un immobile (usufrutto), locatari e comodatari.
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Condomini (in proporzione per ciascun condomino se la spesa è stata sostenuta dal condominio)
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Alcune tipologie di aziende che intendono installare un impianto su edifici residenziali che possiedono edifici ad uso abitativo; vale solo per snc, sas o ditte individuali.
INOLTRE L’AGENZIA DELLE ENTRATE HA CHIARITO CHE:
Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l'inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:
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il proprietario o il nudo proprietario
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il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) l’inquilino o il comodatario
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i soci di cooperative divise e indivise
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i soci delle società semplici
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gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentalio merce.
(ATTENZIONE gli ultimi tre casi riguardano casi molto rari; l’esempio pratico è quello di un imprenditore che ha un immobile in locazione).
La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui. L’agevolazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che beneficia della detrazione.
La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori.
CESSIONE DELL’IMMOBILE O EREDITA’
Per coloro che acquistano un immobile sul quale sono stati effettuati interventi che beneficiano della detrazione, le quote residue del "bonus" si trasferiscono automaticamente, a meno che non intervenga accordo diverso tra le parti.
In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
LAVORI IN PROPRIO
Ha diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio, soltanto, però, per le spese di acquisto dei materiali utilizzati.